Catania, ancora prorogato l’esercizio provvisorio: scadrà il 28 febbraio

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Il Calcio Catania e tutti i tifosi rossoazzurri posso momentaneamente tirare un sospiro di sollievo. Il Tribunale etneo con una sentenza emessa in data odierna ha nuovamente prorogato l’esercizio provvisorio del club fino al prossimo 28 febbraio 2022. I tre curatori fallimentari dovranno obbligatoriamente rendicontare all’Autorità Giudiziaria ogni 10 giorni il proprio operato.

Il titolo sportivo del Catania potrà ancora essere salvato, nonostante il fallimento notificato lo scorso dicembre. Entro questa data la Sigi dovrà ancora pagare un debito che ammonta a 600 mila euro. Ad oggi, i soci hanno raccolto la metà di questa somma.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE

“Visti gli artt. 104, 104 ter, comma 7°, e 105 e ss. L.F.  
Proroga, in via funzionale al mantenimento dell’asset e alla successiva attività di liquidazione dello stesso, sino al 28/2/2022, alle condizioni tutte meglio specificate in parte motiva, l’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica della Calcio Catania s.p.a., con la prescrizione del rispetto della disciplina di settore anche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, salve ulteriori proroghe e modifiche. 

Prescrive, in particolare, ai curatori: 

  • di depositare ogni 10 giorni relazione sull’andamento della predetta attività con dettagliata rendicontazione;
  • di segnalare, in ogni caso e senza dilazione, ai sensi del comma 5°, secondo periodo, dell’art. 104 L.F., al comitato dei creditori (ove costituito) e al Giudice delegato, che se del caso riferirà al Collegio, tutte quelle circostanze che dovessero modificare le condizioni come sopra segnalate in parte motiva, soprattutto avuto riguardo al margine di sostenibilità finanziaria che impone la necessità di uno stringente e costante monitoraggio dei flussi da parte degli organi della procedura;
  • di dedicare un rapporto di conto corrente presso un istituto di credito di sicura affidabilità funzionale ai flussi attinenti al superiore esercizio provvisorio, dovendo gli stessi, contestualmente al conseguimento dell’autorizzazione ex art. 104 ter, comma 7, L. F., specificare il dettaglio degli oneri di gestione ordinaria e indicare i rapporti oggetto di prosecuzione, quelli sospesi e quelli dai quali intendano sciogliersi”. 

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