Un “prestanome” nello staff del Palermo: sanzioni e inibizioni

“Pardini - si legge nel documento - svolgeva il ruolo di preparatore dei portieri al posto dell’allenatore abilitato Marotta il quale ha svolto tale funzione solo formalmente come prestanome”

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La Figc “punisce” il Palermo FC per irregolarità nello staff tecnico. Tre tesserati del rosanero e la società stessa sono stati sanzionati per fatti avvenuti nella scorsa stagione di Serie C: si tratta dell’ad Sagramola e dei due preparatori dei portieri Michele Marotta e Stefano Pardini. Tutti e tre i tesserati riceveranno un mese di squalifica e 6 mila euro di ammenda. Il Palermo, invece, dovrà pagare 2 mila euro di ammenda.

NEL DETTAGLIO:

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 564 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele MAROTTA, Stefano PARDINI, Rinaldo SAGRAMOLA e della società PALERMO FOOTBALL CLUB s.p.a., avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE MAROTTA

Marotta, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore dei Portieri per la Società Palermo Football Club Spa, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 26 comma 1, 37 comma 1 e 39 comma 1 lettera Ha) del Regolamento del Settore Tecnico e del Comunicato Ufficiale n. 34 Stagione Sportiva 2021/2022 del Settore Tecnico, poiché nella stagione sportiva 2021-2022 ha rivestito solo formalmente la qualifica di allenatore dei portieri della squadra della Società Palermo Football Club Spa partecipante al Campionato di Lega Pro, consentendo che, in propria vece, tale funzione venisse, di fatto, esercitata dal sig. Stefano Pardini, soggetto privo della idonea qualifica poiché abilitato come Allenatore UEFA B. Il tutto come risulta dalle distinte di gara, nelle quali il Sig. Pardini è sempre presente come collaboratore e dalle quali il Sig. Marotta è assente e come è emerso dal materiale probatorio raccolto durante l’attività inquirente.

STEFANO PARDINI

Pardini, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore UEFA B per la Società Palermo Football Club Spa, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 26 comma 1, 37 comma 1 e 39 comma 1 lettera Ha) del Regolamento del Settore Tecnico e del Comunicato Ufficiale n. 34 Stagione Sportiva 2021-2022 del Settore Tecnico, poiché nella stagione sportiva 2021-2022 – soggetto privo della idonea qualifica poiché abilitato come Allenatore UEFA B – ha svolto di fatto l’attività di allenatore dei portieri della squadra della Società Palermo Football Club Spa partecipante al Campionato di Lega Pro, al posto dell’allenatore abilitato Sig. Michele Marotta il quale ha svolto tale funzione solo formalmente come prestanome. Il tutto come risulta dalle distinte di gara, nelle quali il Sig. Pardini è sempre presente come collaboratore e dalle quali il Sig. Marotta è assente e come è emerso dal materiale probatorio raccolto durante l’attività inquirente.

RINALDO SAGRAMOLA

Sagramola, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e soggetto dotato di poteri di rappresentanza della Società Palermo Football Club S.p.a, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 26 comma 1 e 39 comma 1 lett. Ha) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 34 Stagione Sportiva 2021-2022 del Settore Tecnico per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Stefano Pardini – soggetto privo della idonea qualifica poiché abilitato come Allenatore UEFA B – durante la stagione sportiva 2021-2022 di svolgere di fatto l’attività di allenatore dei portieri della squadra della Società Palermo Football Club Spa partecipante al Campionato di Lega Pro, al posto dell’allenatore abilitato Sig. Michele Marotta il quale ha svolto tale funzione solo formalmente come prestanome. Il tutto come risulta dalle distinte di gara, nelle quali il Sig. Pardini è sempre presente come collaboratore e dalle quali il Sig. Marotta è assente e come è emerso dal materiale probatorio raccolto durante l’attività inquirente.

PALERMO FOOTBALL CLUB s.p.a.

Per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale erano tesserati i Sig.ri Michele Marotta, Stefano Pardini e Rinaldo Sagramola;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele MAROTTA, dal Sig. Stefano PARDINI, dal Sig. Rinaldo SAGRAMOLA e dal Sig. Dario Mirri, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PALERMO FOOTBALL CLUB s.p.a.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica ed € 6.000,00 di ammenda per il Sig. Michele MAROTTA, di mesi 1 (uno) di squalifica ed € 6.000,00 di ammenda per il Sig. Stefano PARDINI, di mesi 1 (uno) di inibizione ed € 6.000,00 di ammenda per il Sig. Rinaldo SAGRAMOLA e di € 2.000,00 di ammenda per la società PALERMO FOOTBALL CLUB s.p.a..

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